Prima di acquistare un animale esotico è importante chiedersi se la specie interessata è sotto la tutela della normativa vigente. Infatti, per garantire un’adeguata conservazione delle specie animali che vengono commercializzate, sono state istituite varie norme di carattere sia internazionale che nazionale (in Italia principalmente regionali).
Tra le convenzioni internazionali più importanti, c’è la CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Facente parte delle attività ONU, è stata firmata a Washington nel 1973 ed è entrata in vigore in Italia nel 1980. Lo scopo è quello di garantire che il commercio internazionale di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie (impedendo un eccessivo sfruttamento commerciale che è la prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell'habitat) e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat.
Comprende tre appendici (I, II, III) che elencano, in base ai diversi gradi di protezione, oltre 30.000 specie di animali e piante.
Appendice I - Specie in pericolo d’estinzione. Import ed Export internazionale e commercio nazionale-internazionale generalmente vietati.
Appendice II - Specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione ma per le quali il commercio deve essere controllato per evitare l’eccessivo sfruttamento. Import ed Export internazionale e commercio nazionale-internazionale sono permessi ma regolamentati.
Appendice III - Specie protette dai singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori. Import ed Export internazionale e commercio internazionale permessi ma regolamentati.
La CITES è stata adottata in tutta l’Unione Europea mediante i regolamenti di attuazione: Reg. (CE) 338/1997 del Consiglio (Protezione delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio) e successive modifiche.
Comprendono quattro Allegati (A, B, C e D) che riguardano il commercio di animali e piante selvatiche nell’UE. Gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES, ma contengono anche alcune specie non elencate nelle Appendici ma protette dalla legislazione interna dell’UE. Per conformarsi agli altri regolamenti dell’UE sulla protezione delle specie native, alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell’Allegato A. Gli Stati membri possono adottare misure nazionali più restrittive.
A questo quadro normativo di riferimento si è aggiunta una Normativa Regionale, che varia da Regione a Regione.
Il Piemonte, con la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2010, stabilisce norme per la detenzione di animali esotici e istituisce il Garante per i diritti degli animali.
Il 17/12/2013 ha emanato le Linee Guida per l’applicazione della normativa. Contestualmente è pubblicato un elenco di specie che si intendono esotiche ai sensi della legge regionale:
- lista uccelli esotici regione Piemonte
- lista mammiferi esotici regione Piemonte
- lista rettili esotici regione Piemonte
L’obiettivo principale di queste linee guida è quello di fornire indicazioni per la corretta applicazione delle norme di settore cercando di integrare l’applicazione sia della normativa CITES sia di quella regionale. (Documentazione completa nel sito del Centro di referenza per gli animali esotici)
Pertanto, i cittadini che intendono ospitare presso le proprie abitazioni animali esotici devono accertare se questi ricadano o meno nella regolamentazione CITES, consultando gli allegati del Regolamento 338/97 (vedere ultimi aggiornamenti UE, ora in validità il Regolamento 2019/2117) e la normativa regionale (Piemonte: Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2010, Linee Guida di applicazione). Successivamente sono tenuti a presentare una domanda di autorizzazione alla detenzione (presentata entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale) al Sindaco del Comune di appartenenza tramite il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, corredando certificazioni di identificazione e di legittima provenienza dell’animale. L'idoneità alla detenzione viene valutata dal medico veterinario dell'ASL che verifica le condizioni di detenzione, nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali. L’autorizzazione rilasciata è nominale e riguarda esclusivamente il legittimo possessore dell’animale (art.4 e art.5 della legge Regionale n. 6 del Piemonte).
Per una lettura approfondita della normativa e della documentazione necessaria si rimanda al sito del Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, alla pagina specifica del Centro di Referenza Regionale ANimali ESotici (C.R.AN.ES)